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Caduta da cavallo: responsabilità e risarcimento del danno

LA QUESTIONE

Codice civile: artt. 2050, 2052

Pericolosità dell’attività
di maneggio

la giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’attività di maneggio non possa considerarsi in sé e per sé pericolosa , ma lo diventa soltanto qualora ricorrano determinate circostanze (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 22 luglio 2010, n. 17216). Si è affermato infatti, che generalmente l’attività equestre può considerarsi pericolosa solo quando è esercitata da principianti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 giugno 2008, n. 16637) o allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell’animale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307). Ciò, peraltro, è stato ribadito in una recente pronuncia della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione solo qualora gli allievi siano principianti; diversamente, l’attività equestre non potrà essere considerata quale attività pericolosa e, conseguentemente, il gestore del maneggio risponderà ai sensi dell’art. 2052 c.c. (Cass. civ., ordinanza 8 marzo 2019, n. 6737).

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